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Immagine del redattoreCristiano Del Torre

Fisco: Saldo Iva al 15 settembre con maggiorazione ridotta

La proroga, che allunga al 15 settembre 2021 i termini dei pagamenti in scadenza ordinaria dal 30 giugno al 31 agosto 2021, riguarda i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e gli altri collegati agli Isa, quali i soci di società di persone e quelli delle Srl in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi.


Restano fermi gli ordinari termini del 30 giugno (scaduto) o dal 1° al 30 luglio 2021 con lo 0,40% per gli altri contribuenti. La proroga del 2021, articolo 9–ter, del Dl 73/21 (Sostegni–bis), dispone che i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e da quelle dell’Iva che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre. Lo spostamento può riguardare anche il saldo annuale Iva per il 2020, che può essere versato entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2021, per il 2020, aggiungendo uno 0,40% per ogni mese o frazione di mese dopo il 16 marzo 2021. I contribuenti Iva possono: 1) rateizzare l’Iva a saldo 2020 e non rateizzare uno o più dei versamenti dei Redditi 2021. 2) avere versato il saldo Iva entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione; 3) rateizzare l’Iva a saldo 2020 e non rateizzare uno o più dei versamenti dei Redditi 2021.

Per il pagamento del saldo annuale Iva differito, è dovuta la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2021; per la rateazione sono dovuti gli interessi dello 0,33% mensile. Se l’importo a debito del saldo Iva 2020 è superiore ai crediti dei Redditi, lo 0,40% si applica sulla differenza. Nel rispetto del principio che «la proroga è gratuita», lo 0,40% deve essere “cancellato” per il periodo dal 30 giugno al 31 agosto 2021.


Perciò, nel caso di contribuente soggetto agli Isa, che ha differito il pagamento del saldo annuale Iva per il 2020, in scadenza ordinaria il 16 marzo 2021, la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese si calcola così per il 2021:

1) 0,40% dal 17 marzo al 16 aprile 2021; 0,40% dal 17 aprile 2021 al 16 maggio; 0,40% dal 17 maggio al 16 giugno; 2) 0,40% per la frazione di mese dal 17 giugno al 30 giugno; 3) zero dal 30 giugno al 15 settembre 2021; 4 in totale 1,60% per chi paga il saldo annuale Iva 2020 entro il 15 settembre 2021.

Nel caso di un contribuente che ha differito il saldo annuale Iva di 40mila euro al 15 settembre 2021, l’importo dovuto deve essere maggiorato dell’1,60%, azzerando cioè la maggiorazione per il periodo prorogato 30 giugno – 31 agosto 2021. In totale, l’importo da pagare è 40.640 euro (40mila + 1,60%). Il contribuente soggetto agli Isa, che differisce il pagamento del saldo annuale Iva, può anche eseguire il pagamento a rate, pagando entro il 15 settembre le somme in scadenza ordinaria dal 30 giugno al 31 agosto 2021, applicando gli interessi dello 0,33% mensile sulle rate successive al 15 settembre 2021.

La proroga del 2021 dovrebbe lasciare inalterato il piano di rateazione scelto dal contribuente, sia se ha deciso di pagare la prima rata entro il 30 giugno 2021 o dal 1° luglio al 30 luglio 2021 con lo 0,40% in più. A un contribuente soggetto Isa, titolare di partita Iva, che ha scelto un piano di rateazione in sei rate a partire dal 30 giugno 2021, può mantenere lo stesso piano di rateazione, ma senza pagare interessi e senza lo 0,40% in più, per le tre rate in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021 (30 giugno, 16 luglio 20 agosto) da pagare entro il 15 settembre 2021.

Dovrà pagare le altre tre rate il 16 settembre, il 16 ottobre e il 16 novembre. Su queste ultime tre rate dovrà calcolare gli interessi del 4% annuo, a partire dalla rata in agenda il 16 settembre 2021.

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