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Immagine del redattoreCristiano Del Torre

Fisco: ripresa versamenti partite iva

Scade mercoledì 15 settembre il termine per eseguire i versamenti che erano in calendario dal 30 giugno al 31 agosto 2021. Per l’agenzia delle Entrate, non si può comunque differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con lo 0,40% in più (risoluzione 53/E del 5 agosto 2021).


Chi ha diritto alla proroga

Il pagamento prorogato al 15 settembre, senza alcuna maggiorazione, riguarda i contribuenti che, contestualmente:


a) esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;

b) dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto di approvazione del ministro dell’Economia e delle Finanze.


Il termine del 15 settembre riguarda anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

- applicano il regime forfetario agevolato;

- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

- partecipano a società, associazioni e imprese a norma degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi;

- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

ricadono nelle cause di esclusione dagli Isa.


I pagamenti rateali

Per chi paga a rate, sono previste diverse modalità.

Le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi, compreso il versamento annuale dell’Iva e dell’Irap, possono essere versate in rate mensili di pari importo, di cui la prima in scadenza entro il 15 settembre 2021; la rateazione deve concludersi in ogni caso entro il mese di novembre e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4% annuo.

I contribuenti che hanno già iniziato il pagamento a rate, nel rispetto dei termini vigenti prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario; in questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno - 31 agosto 2021 può considerarsi posticipato al 15 settembre, senza interessi; sulle rate con scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021.

Nei casi in cui, entro il 15 settembre 2021, sono stati effettuati più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), si può versare la differenza dovuta a saldo:

in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi;

in un massimo di 4 rate, di cui la prima da pagare entro il 15 settembre, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.


Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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