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Immagine del redattoreCristiano Del Torre

Area fiscale: la scelta del regime forfettario avviene per comportamento concludente

Nella risposta a interpello n. 378 del 31 maggio 2021 l’Agenza delle entrate ha confermato che la scelta per il regime contabile avviene attraverso il cosiddetto “comportamento concludente”: in altre parole, opzione si manifesta semplicemente comportandosi secondo quanto previsto da tale regime.


Conseguentemente, una volta iniziato il periodo d’imposta emettendo fatture con addebito di Iva, quindi con opzione implicita per il regime Iva ordinario, non sarà possibile correggere retroattivamente la scelta operata, tramite l’emissione di note di variazione.


Il regime forfetario e l’opzione

Il regime forfettario (introdotto dall’articolo 1, comma 54-89, L. 190/2014, ma ripetutamente modificato) consente ad imprenditori e professionisti che incassano ricavi o compensi nel limite di euro 65.000 annui (quando non si verificano determinate cause di esclusione previste dal comma 57) di ottenere numerose facilitazioni: si tratta di un regime in cui le fatture vengono emesse senza addebito dell’Iva (ma altresì la detrazione dell’Iva sugli acquisti è preclusa), nel quale il reddito (determinato forfettariamente, in maniera differenziata in base alle diverse attività) viene tassato con un’aliquota “flat” del 15% (per le nuove attività, al rispetto di determinati requisiti, l’aliquota è pari al 5%).

Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva, in quanto basta il comportamento concludente.

In particolare, l’Agenzia delle entrate ha espressamente chiarito (prima attraverso la risoluzione 68 del 2018, successivamente confermando tale posizione nella circolare n. 9/2019) che gli esercenti attività d’impresa che hanno optato per il regime Iva ordinario (ad esempio, per il regime di contabilità semplificata) possono accedere al regime forfettario senza attendere il decorso del triennio. Questo anche qualora il contribuente abbia scelto la particolare modalità di determinazione del reddito basata sulla registrazione dei documenti, di cui al comma 5 dell'articolo 18, D.P.R. 600/1973.

La motivazione che giustifica tale libero passaggio tra i due regimi risiede nel fatto che si tratta di due regimi naturali per i contribuenti minori.

Nella risposta a interpello n. 378/2021 l’Agenzia valuta il caso di un professionista che aveva scelto il regime ordinario negli anni precedenti e, in corso d’anno, intendeva emettere note di variazione per rettificare le fatture già emesse (riemettendole quindi senza Iva).

L’Agenzia afferma che tale comportamento non può essere accettato, in quanto l’emissione di fatture con addebito dell’Iva deve intendersi comportamento concludente che manifesta un’opzione per il regime Iva ordinario, opzione che non può essere revocata retroattivamente tramite l’emissione di tali note di variazione.


Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

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