È illegittimo il rigetto della proposta di transazione fiscale espresso dall’agenzia delle Entrate senza motivazione.
In ogni caso la transazione può essere omologata dal tribunale nonostante il rigetto del fisco, anche quando sia efficacemente espresso, se la proposta è conveniente per l’Erario e l’adesione dello stesso è decisiva.
Sono questi i principi stabiliti dal Tribunale di Pisa con il decreto del 18 giugno 2021 mediante il quale ha disposto l’archiviazione dell’istanza di fallimento presentata dalle Entrate-Riscossione nei confronti di una società che aveva significativi debiti tributari e ha omologato il concordato preventivo che ne prevedeva il soddisfacimento nella misura del 3,5 per cento.
Con la circolare 34/E/2020, la divisione Contribuenti dell’agenzia delle Entrate ha dato disposizione alle direzioni provinciali e regionali di motivare adeguatamente i provvedimenti di rigetto delle proposte di transazione fiscale. In particolare, con riguardo al concordato preventivo ha stabilito che, laddove il commissario giudiziale, come nel caso affrontato dal Tribunale di Pisa, renda un parere favorevole alla proposta di concordato e, conseguentemente, alla connessa proposta di trattamento dei crediti tributari, l’eventuale diniego da parte dell’Ufficio deve essere corredato da una puntuale motivazione, capace di confutare analiticamente le argomentazioni e le conclusioni del commissario medesimo. Inoltre, gli Uffici, tanto nel concordato quanto nell’accordo di ristrutturazione, se intendono disattendere le risultanze dell’attestazione avente a oggetto il piano di risanamento e la convenienza della proposta di transazione fiscale, devono corredare il loro giudizio con una puntuale motivazione, idonea a individuare in maniera analitica le ipotesi, le valutazioni e i dati ritenuti non attendibili.
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